Biocidi
Secondo la definizione fornita dalla Direttiva 98/8/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 174 del 25 Febbraio del 2000, per biocidi si intendono “i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui o impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici”.
Con tale definizione vengono uniti sotto un’unica classe tutti quei prodotti aventi un’azione “biocida”, ovvero destinati al controllo e all’allontanamento di organismi nocivi. Disinfettanti, insetto repellenti e altri prodotti precedentemente registrati come presidi medico chirurgici in Italia, così come gli stessi microrganismi e virus che esplicano un’attività biocida, rientrano quindi nella classificazione di biocidi.